Statuto
(modifica approvata dall'Assemblea dei soci del 23 /01 /2004)
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica "AMICI DELLA MONTAGNA", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L'associazione ha durata illimitata.
L'associazione ha sede in Via Belvedere 29, Casale sul Sile, Treviso.
Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e lle sue strutture periferiche.
Con delibera del consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali.
Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Art. 2- L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo e dell’escursionismo in ogni loro manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Art. 3- Per conseguire gli scopi indicati all'art. 2, l'associazione provvede:
a) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione d’iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a loro propedeutiche;
b) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
c) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b);
d) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
e) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
f) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altri gruppi ed associazioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile;
g) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
h) Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- allestire e gestire punti ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in
occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per
autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le
normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
Art. 4- Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
SOCI
Art. 5- Il numero dei soci è illimitato.
Art. 6- Possono aderire all’associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mosse
da spirito di solidarietà.Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo.
La presentazione della richiesta di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette e a frequentare le strutture sociali, mentre i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dirigenti, potendo anche esserne eletti, per l’approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi, ecc.,garantendone la democraticità dell’associazione.
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Art. 7- L'ammissione accordata entro il 30 Novembre, ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo mese dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Art. 8- Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale.
Art. 9- Il socio è tenuto a versare all'associazione la quota associativa, comprensiva del costo della tessera, dell’assicurazione e delle copie dello Statuto , che gli vengono consegnate all'atto dell'iscrizione;
il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali;
le quote sociali non sono sostituibili, non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 10- Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.
TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11- Sono organi dell'associazione:
-l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Vice Segretario.
Art. 12- Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.
Capo 1°
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 13- L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- elegge i membri del Consiglio direttivo
- determina la quota associativa e quella di ammissione;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venti soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.
Art. 14- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.
Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e seconda convocazione.
Art. 15- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di di almeno la metà + 1 degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 30 minuti dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.Ogni associato potrà comunque, essere rappresentato con delega scritta, da un'altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe
Art. 16- L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori, che verificano il diritto di partecipare all’Assemblea dei presenti.
Art. 17- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18- Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 10 ad un massimo di 20 membri scelti fra gli associati, che non ricoprano cariche sociali analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima disciplina sportiva, pena la decadenza dal loro incarico.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.
Il Consiglio Direttivo elegge: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario, Tesoriere.
Art. 19- Gli eletti durano in carica n. 2 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l’elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 20- Il Consiglio Direttivo, aperto anche a tutti i soci, è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 12 mesi mediante avviso contente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 21- Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22- Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto.
In particolare esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- emana eventuali regolamenti particolari;
Capo 3°
PRESIDENTE
Art. 23- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Capo 4°
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24- Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 25- Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 26- Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 27- Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.E’ vietata la costituzione di gruppi di non soci.
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE
Art. 28- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unicamente alle relazioni del Presidente, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Art. 29- Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 30- I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.
Art. 31- Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensi di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.
Capo 1°
SCIOGLIMENTO
Art.32- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
Art.33- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad altri Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 34- Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
L’organo competente ad esperire il tentativo è il Consiglio Direttivo, per le controversie tra soci.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35- Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.